Art. 4.
(Attribuzioni dell'Autorità).

      1. L'Autorità riceve gli atti o i provvedimenti con i quali gli enti pubblici nominano i propri dirigenti oppure designano o nominano membri di organi monocratici o collegiali, in apparati propri o di altre amministrazioni o in enti pubblici o privati.
      2. L'Autorità verifica che le determinazioni assoggettate al suo riscontro siano conformi ai princìpi costituzionali di cui all'articolo 1 e, in particolare, che ogni scostamento dalla regola della parità sia motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Ove constati incongruenze, l'Autorità richiede i chiarimenti e l'eventuale documentazione per la verifica della legittimità dell'operato; quindi provvede al riscontro positivo. In caso contrario, l'Autorità impugna l'atto davanti al tribunale amministrativo

 

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regionale e ne sospende l'efficacia fino al termine del giudizio.
      4. Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o fondazioni, cui possa derivare un pregiudizio dagli atti o provvedimenti di cui al presente articolo, hanno facoltà di denunziare all'Autorità la violazione di norme di sua competenza.
      5. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta, indicando gli atti o i provvedimenti annullati e segnalando le criticità riscontrate.