1. L'Autorità riceve gli atti o i provvedimenti con i quali gli enti pubblici nominano i propri dirigenti oppure designano o nominano membri di organi monocratici o collegiali, in apparati propri o di altre amministrazioni o in enti pubblici o privati.
2. L'Autorità verifica che le determinazioni assoggettate al suo riscontro siano conformi ai princìpi costituzionali di cui all'articolo 1 e, in particolare, che ogni scostamento dalla regola della parità sia motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ove constati incongruenze, l'Autorità richiede i chiarimenti e l'eventuale documentazione per la verifica della legittimità dell'operato; quindi provvede al riscontro positivo. In caso contrario, l'Autorità impugna l'atto davanti al tribunale amministrativo